Reclami
Il cliente che intenda aprire una controversia relativamente a servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, può presentare il reclamo alla Banca o per lettera raccomandata A/R o per via telematica, indirizzato a:
BANCA DI CREDITO E RISPARMIO DI ROMAGNA S.P.A.
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
VIALE G. MATTEOTTI, 115
47122 FORLI’
info@bcrromagna.it
Il reclamo deve avere una risposta scritta entro i giorni indicati di seguito, che decorrono dalla data di ricezione/consegna dello stesso:
- 30 giorni (art.4, comma 3 Delibera CICR n. 275 del 29.7.2008 e Banca d’Italia - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti);
- 60 giorni per i reclami riguardanti i servizi di investimento di cui al Regolamento dell’Ufficio reclami dell’Ombudsman-Giurì Bancario;
- 10 giorni per i reclami riguardanti i servizi di pagamento “PSD” (Art. 128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs 1° settembre 1993 n.385).
Sia che il reclamo risulti fondato o meno, la banca risponderà per iscritto al cliente.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, può:
1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari finanziari:
- rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario se il fatto contestato è successivo alla data dell'01.01.2007, nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario.
2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario;
- rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, non appena operativa, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
Glossario
L' Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche (e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari). Il cliente può rivolgersi all'Arbitro nel caso abbia tentato di risolvere il problema direttamente con la banca, presentando un reclamo, e sia rimasto insoddisfatto.
Il Conciliatore Bancario Finanziario è una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura.
L'Ombudsman-Giurì Bancario è un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'ufficio preposto della propria banca o intermediario finanziario. La competenza dell'Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che ha iniziato la propria attività con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
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